Possono accedere ai finanziamenti agevolati le piccole e medie imprese (PMI) e i professionisti che, tra l’altro:
risultino vittime in un procedimento penale avviato prima della presentazione della domanda, relativo a mancati pagamenti da parte di debitori accusati dei seguenti reati commessi nell'ambito dell’attività d’impresa:
- estorsione (art. 629 del codice penale);
- truffa (art. 640 del codice penale);
- insolvenza fraudolenta (art. 641 del codice penale);
- false comunicazioni sociali (art. 2621 del codice civile);
- bancarotta fraudolenta (art. 216 della legge fallimentare);
- bancarotta semplice (art. 217 della legge fallimentare);
- ricorso abusivo al credito (art. 218 della legge fallimentare);
- fatti di bancarotta fraudolenta (art. 223 della legge fallimentare);
- fatti di bancarotta semplice (art. 224 della legge fallimentare);
- ricorso abusivo al credito (art. 225 della legge fallimentare).
si trovino in una potenziale crisi di liquidità a causa di mancati pagamenti da parte dei debitori imputati, con crediti non riscossi pari almeno al 20% del totale dei "Crediti verso clienti" di cui alla lettera C) II - 1) dell’articolo 2424 del codice civile;
dimostrino adeguate capacità di rimborso del finanziamento agevolato.
Le PMI devono essere registrate nel registro delle imprese e operare liberamente (non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali, piani asseverati o accordi di ristrutturazione dei debiti).
Sono ammissibili le PMI in concordato preventivo in continuità.
I professionisti devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo la legge n. 4/2013 (deve essere inviata l’attestazione rilasciata secondo la stessa legge n. 4/2013).
Se il debitore è una persona giuridica, il procedimento penale deve essere a carico del rappresentante legale o di un'altra persona fisica legata alla persona giuridica debitore.
Per ottenere e ricevere il finanziamento, il debitore del beneficiario deve essere imputato in un procedimento penale o condannato con sentenza definitiva.
In particolare, a carico del debitore devono verificarsi le seguenti condizioni:
- Deve essere stata presentata una richiesta di rinvio a giudizio o altro provvedimento (come richiesta di giudizio immediato, decreto penale di condanna, applicazione della pena, decreto di citazione diretta a giudizio o giudizio direttissimo) che configuri, secondo il codice di procedura penale, l’imputazione per i reati indicati sopra; il procedimento deve essere in corso e non devono essere stati conclusi in via definitiva i gradi di giudizio nell’ambito dello stesso.
- In alternativa, deve essere stata emessa una sentenza di condanna definitiva.
La qualifica di parte offesa e di debitore imputato, l’importo del mancato pagamento, la data di avvio e il numero del procedimento penale o la data di emissione e il numero della sentenza di condanna devono essere confermati al Ministero dello Sviluppo Economico dagli Uffici giudiziari competenti.
L’agevolazione consiste in un finanziamento che presenta le seguenti caratteristiche:
- a tasso zero;
- di un importo che non supera i crediti del beneficiario verso i debitori imputati, documentati nel procedimento penale, e comunque non superiore a 500.000 euro;
- con una durata che va dai tre ai dieci anni, inclusi fino a due anni di preammortamento;
- concesso nel rispetto dei limiti di intensità agevolativa previsti dai Regolamenti “de minimis” n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, a seconda del settore del beneficiario.
In attesa della risposta degli uffici giudiziari, il finanziamento può essere erogato in anticipo al beneficiario nella misura del 50%.