A CHI E' RIVOLTO:
-Individui qualificati regolarmente iscritti agli ordini o ai collegi professionali.
-Professionisti non affiliati agli ordini, ma membri di associazioni registrate nel registro regionale come stabilito dall'articolo 4 della LR 13/2004.
-Professionisti non ordinistici, assicurati per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della loro attività professionale, che sono membri di un'associazione professionale inclusa nell'elenco delle associazioni che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, come stabilito dalla legge 14 gennaio 2013, numero 4. Tale elenco è pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito web.
REQUISITI:
Esercitare la professione in modo individuale, associato o societario.
Residenza nella regione Friuli Venezia Giulia.
Aver la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.
Limitarsi esclusivamente a svolgere un'attività professionale autonoma e libera.
Inoltre, non devono essere:
- Dipendenti a tempo indeterminato.
- Beneficiari di pensioni di vecchiaia o di anzianità dall'INPS o da altre istituzioni pubbliche o private.
- Collaboratori di un'impresa familiare.
- Artigiani.
- Commercianti.
- Agricoltori diretti.
- Titolari di impresa individuale.
- Amministratori di società di persone o di capitali, eccetto quelle costituite per l'esercizio della propria attività professionale.
Tali requisiti devono essere soddisfatti per l'intera durata del periodo contributivo, che inizia dalla data di presentazione della domanda e termina quando viene presentata la rendicontazione delle spese sostenute.
COSTI AMMESSI:
-ATTIVAZIONE DI RAPPORTI DI SOSTITUZIONE O COLLABORAZIONE;
-FRUIZIONE DI SERVIZI DI BABY SITTING;
Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute successivamente alla
data di presentazione della domanda.
Il contributo è determinato come segue:
- 60% delle spese ammissibili se non è stata presentata alcuna dichiarazione di reddito professionale alla data della richiesta;
- 50% delle spese ammissibili se il reddito professionale netto, come indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi, è inferiore a 20.000,00 euro;
- 40% delle spese ammissibili se il reddito professionale netto, come indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi, è compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;
- 30% delle spese ammissibili se il reddito professionale netto, come indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi, è superiore a 40.000,00 euro.
Per gli interventi di conciliazione per figli con handicap grave, le percentuali sono del 10%.
Per le spese sostenute per l'attivazione di rapporti di sostituzione o collaborazione, il contributo è aumentato all'80% delle spese ammissibili se il sostituto o il collaboratore è iscritto da non più di dodici mesi all'Ordine o Collegio professionale di competenza o all'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, come previsto dalla legge regionale 13/2004, o è inserito nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi secondo la legge 4/2013.
L'importo massimo del contributo concesso per ciascun figlio non può superare 6.000,00 euro o 8.000,00 euro nel caso di un minore con handicap grave.
Il contributo non può essere cumulato con altri contributi concessi per le stesse finalità e spese, nemmeno se provenienti da soggetti diversi dall'amministrazione regionale.