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Contratti di sviluppo – Investimenti per la sostenibilità dei processi produttivi (PNRR)

Il nuovo sportello per la presentazione delle domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è dedicato ai programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”, dell’Investimento 7 “Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche” del PNRR per la parte concernente la produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi. Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto un programma di sviluppo per la tutela ambientale concernente un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione possono essere necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV del decreto 9 dicembre 2014, ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 28 del richiamato decreto 9 dicembre 2014 e con gli obiettivi del sottoinvestimento 1, i progetti d’investimento devono essere volti:a) alla tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 36 del regolamento GBER;b) all’introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento GBER;c) alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 41 del regolamento GBER, solo qualora gli investimenti riguardino interventi destinati all’autoconsumo dell’impresa beneficiaria e risultino inseriti in un più ampio programma di investimenti;d) all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un’economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 47 del regolamento GBER. Il termine iniziale per la presentazione delle domande nell’ambito del presente sportello agevolativo è fissato alle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024. Tale sportello è aperto: a) previa presentazione di specifica istanza da parte del proponente, a domande di Contratto di sviluppo già presentate all’Agenzia il cui iter di valutazione istruttoria risulti, alla data di pubblicazione della circolare 18 ottobre 2024, n. 42927, sospeso per carenza di risorse finanziarie; b) a nuove domande di Contratto di sviluppo, presentate successivamente alla data di pubblicazione della suddetta circolare, per le quali il soggetto proponente faccia istanza di accesso alle risorse di cui alla circolare medesima. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione che intendono realizzare programmi di sviluppo per la tutela ambientale per la cui realizzazione possono essere necessari uno o più progetti per la tutela ambientale e, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale. I suddetti programmi possono essere realizzati in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Le agevolazioni finanziarie possono essere concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro:• finanziamento agevolato;• contributo in conto interessi;• contributo in conto impianti;• contributo diretto alla spesa. Le agevolazioni possono essere concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e, in particolare:a) nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 30 del decreto 9 dicembre 2014 per quanto concerne i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all’articolo 5 della richiamata circolare;b) nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 del decreto 9 dicembre 2014 per quanto concerne gli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Per i progetti d’investimento concernenti interventi di efficientamento energetico e di decarbonizzazione dei processi produttivi, anche mediante l’utilizzo dell’idrogeno, i soggetti proponenti le nuove domande di Contratto di sviluppo, hanno la facoltà di richiedere che le agevolazioni vengano concesse nei limiti di quanto previsto dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, come previsto dal Titolo II del decreto ministeriale 14 settembre 2023.  Ai fini dell’ammissibilità, detti programmi dovranno risultare conformi ai requisiti di accesso previsti nell’ambito del regime SA.109439 (2023/N) - Italy - 2.6 TCTF: Aid scheme to support decarbonisation and energy efficiency in industrial production processes - RRF, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2024) 5008 final del 12 luglio 2024, attuativo del richiamato Titolo II del decreto 14 settembre 2023. 

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