Il contratto di solidarietà rappresenta uno strumento volto a distribuire equamente tra tutti i dipendenti i costi sociali derivanti da una crisi aziendale specifica. L'idea di base è semplice: la diminuzione delle ore lavorative, causata da una riduzione degli ordini, viene distribuita tra tutti i lavoratori senza che nessuno venga licenziato, e la conseguente diminuzione del salario viene compensata tramite gli ammortizzatori sociali.
In base all'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 148/2015, il contratto di solidarietà costituisce una delle ragioni per attivare la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
Il contributo è assegnato alle aziende che hanno sottoscritto accordi di solidarietà difensiva o di espansione:
a) Per il 20% del contributo, destinato a sostenere l'azienda stessa.
b) Per l'80% del contributo, destinato a sostenere il reddito dei lavoratori.
Le imprese hanno la possibilità, attraverso una dichiarazione esplicita e irrevocabile nella domanda di finanziamento, di richiedere che anche la parte destinata a sostenere l'azienda venga utilizzata per il sostegno al reddito dei lavoratori.
La porzione del finanziamento destinata al sostegno del reddito dei lavoratori deve essere erogata dall'azienda beneficiaria direttamente ai lavoratori coinvolti nella riduzione dell'orario, in proporzione alla riduzione prevista per ciascun dipendente.
Il totale del contributo regionale corrisponde a 3 euro per ogni ora di lavoro non richiesta a causa della diminuzione dell'orario.
Questo sostegno è concesso per un massimo di 24 mesi consecutivi e per un periodo totale non oltre i 36 mesi durante il periodo di cinque anni preso in considerazione.
Dal punto di vista della legislazione comunitaria sugli aiuti alle imprese, la quota di contributo regionale destinata a sostenere l'azienda è concessa come aiuto de minimis in conformità con il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti "de minimis", il Regolamento (CE) n. 717/2014 per il settore della pesca e il Regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo.
L'importo totale degli aiuti de minimis che un'impresa può ricevere non deve superare i seguenti limiti:
1. € 300.000 per tutti i settori, esclusi pesca e agricoltura, nell'arco di tre anni;
2. € 30.000 nel settore della pesca, nell'arco di tre esercizi finanziari;
3. € 25.000 nel settore agricolo, nell'arco di tre esercizi finanziari.