L’articolo 1, comma 319 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” ha previsto che il credito d’imposta - di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC, parametrato alle spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispettivamente negli anni 2023 e 2024Anche in questo caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme da questo espressamente richiamate. La circolare n. 2 del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 10 settembre 2024 disciplina le modalità attuative di tale agevolazione. Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici. L’agevolazione è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Sono ammesse al beneficio le imprese con i seguenti requisiti:- sede legale in uno Stato dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo;- residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;- indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);- iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione.- non essere sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale. Il credito di imposta è previsto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al netto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie. Nella domanda per l’anno 2024 sono dichiarate le spese sostenute nell’anno 2023. Nella domanda per l’anno 2025 sono dichiarate le spese sostenute nell’anno 2024. Le domande possono essere presentate entro i seguenti termini:- per l’anno 2024, dalle ore 10.00 del 19 novembre 2024 alle ore 17.00 del 19 dicembre 2024;- per l’anno 2025, dalle ore 10.00 del 1° ottobre 2025 alle ore 17.00 del 31 ottobre 2025. La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù "Servizi on-line" -> "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito di imposta carta 2024 (spese sostenute nell’anno 2023)" oppure "Credito di imposta carta 2025 (spese sostenute nell’anno 2024)". Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto agli importi complessivamente richiesti, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto. Gli elenchi dei soggetti cui è riconosciuto, per ciascuna annualità, il credito d’imposta con il relativo importo spettante, sono approvati con decreti del Capo del Dipartimento e tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Per ulteriori dettagli sulla misura, consultare la pagina dedicata del sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (https://informazioneeditoria.gov.it/it/).
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