Questa iniziativa è rivolta a:
- Imprese sociali registrate nella sezione apposita del Registro delle imprese;
- Cooperative sociali e i loro consorzi, come definiti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e iscritti nell'apposito albo e sezione del Registro delle imprese;
- Società cooperative che hanno lo status di ONLUS, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche;
- Imprese culturali e creative, operanti o interessate ad operare nei settori economici elencati nell'allegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022.
Alla data di presentazione della domanda, queste imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Essere legalmente costituite e registrate nel Registro delle imprese, compresi gli elenchi, albi e registri previsti dalla normativa di riferimento, incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- Essere in pieno possesso dei propri diritti, non essere soggette a liquidazione volontaria o procedure concorsuali;
- Avere sede legale e operativa in Italia, oppure, se estere, essere costituite secondo le leggi dello stato di residenza e registrate nel registro delle imprese corrispondente;
- Conformarsi alla normativa vigente in materia di edilizia, lavoro, sicurezza sul lavoro, ambiente e avere in regola i contributi;
- Essere sotto contabilità ordinaria;
- Aver ottenuto una valutazione positiva del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla stessa banca per il programma di investimenti proposto. Per le grandi imprese, è richiesto un rating economico-finanziario di almeno B-;
- Non aver spostato la produzione verso un'altra sede negli ultimi due anni prima della presentazione della domanda e impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento.
Le imprese possono presentare programmi anche insieme, fino a un massimo di sei co-proponenti. In questi casi, il programma deve essere realizzato secondo un accordo di collaborazione che prevede la suddivisione delle responsabilità, dei costi e delle spese tra i partecipanti, nonché la designazione di un capofila che agisce come mandatario per tutti i rapporti con il Ministero.
La misura di agevolazione supporta i piani di investimento presentati dalle imprese attive nell'economia sociale. Tali programmi devono coinvolgere spese ammissibili, al netto dell'IVA, comprese tra i 100 mila euro e i 10 milioni di euro.
Questi piani devono generare impatti positivi sul territorio, tenendo conto di almeno uno degli obiettivi indicati nell'articolo 8, comma 4, del decreto direttoriale 8 agosto 2022, ossia:
- Aumento dell'occupazione per categorie svantaggiate;
- Inclusione sociale di individui vulnerabili;
- Raggiungimento di specifici obiettivi relativi alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile, nonché alla sostenibilità ambientale delle attività aziendali, come la decarbonizzazione, il riutilizzo di materiali riciclati, la riduzione dei rifiuti, l'eco-design e la riduzione dell'uso della plastica;
- Salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o perseguimento di finalità culturali, creative o di utilità sociale di interesse pubblico all'interno di una comunità o di un territorio.
Sono considerate ammissibili le spese riguardanti beni tangibili e intangibili, purché necessarie per raggiungere gli obiettivi del piano di investimento e coerenti con le attività svolte:
- Acquisto e sistemazione del terreno aziendale, entro il 10% dell'investimento totale;
- Fabbricati, opere edili, inclusi interventi di ristrutturazione, ma non devono costituire da sole un piano organico e funzionale;
- Infrastrutture aziendali specifiche;
- Macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
- Programmi informatici, brevetti, licenze e conoscenze tecniche non brevettate relative a nuove tecnologie produttive. Queste spese devono essere registrate nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 o 5 anni, a seconda delle dimensioni dell'impresa. Se le agevolazioni sono concesse in base al Regolamento n. 651/2014, per le grandi imprese, le spese di cui sopra sono ammissibili fino al 50% delle spese totali ammissibili dell'investimento.
Le agevolazioni comprendono un finanziamento con una durata massima di 15 anni, con un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, a un tasso agevolato dello 0,5% annuo. Questo finanziamento agevolato deve essere accompagnato da un finanziamento bancario, a tasso di mercato e della stessa durata, erogato da una banca inclusa nell'elenco delle banche che hanno sottoscritto la Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 12 ottobre 2022.
Il finanziamento agevolato e quello bancario sono regolamentati da un singolo contratto di finanziamento, coprendo fino all'80% delle spese ammissibili. All'interno del contratto, il 30% del finanziamento è costituito dal finanziamento bancario, mentre il restante 70% è fornito dal finanziamento agevolato, il che significa che quest'ultimo può coprire fino al 56% delle spese ammissibili.
Per i programmi di investimento produttivo, esclusi quelli agricoli, silvicoli e della pesca, è concesso un contributo non rimborsabile nei seguenti limiti:
- 20% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. In ogni caso, il totale del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può superare il 75% delle spese ammissibili;
- 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
- 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
- 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
- 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o grandi imprese nelle altre aree del territorio nazionale.