Il Decreto direttoriale del 9 giugno 2020 regola l'intervento agevolativo sulla Trasformazione Digitale, istituito all'articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto crescita. Questo intervento è volto a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0, oltre ad altre tecnologie riguardanti soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, al momento della presentazione della domanda, soddisfino i seguenti requisiti:
- Siano iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- Operino prevalentemente o principalmente nel settore manifatturiero, nei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nel settore turistico o nel settore del commercio;
- Abbiano registrato un fatturato di almeno 100.000,00 euro nell'ultimo esercizio a cui si riferisce il bilancio approvato e depositato;
- Dispongano di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
- Non siano sottoposte a procedure concorsuali né si trovino in stato di fallimento, liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
Le PMI che possiedono questi requisiti possono presentare progetti, anche congiuntamente, fino a un massimo di dieci imprese, utilizzando lo strumento del contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione, inclusi consorzi e accordi di partenariato. In tali progetti deve figurare come promotore capofila un DIH (digital innovation hub) o un EDI (ecosistema digitale per l’innovazione), come previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0.
I progetti che possono beneficiare delle agevolazioni devono mirare alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei proponenti attraverso l'implementazione di:
- Tecnologie abilitanti individuate dal Piano Nazionale Impresa 4.0, come soluzioni avanzate di produzione, produzione additiva, realtà aumentata, simulazione, integrazione orizzontale e verticale, internet industriale, cloud, cybersecurity, big data e analytics; e/o
- Tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, con l'obiettivo di:
1. Ottimizzare la gestione della catena di distribuzione e le relazioni con i vari attori;
2. Sviluppare software;
3. Creare piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con alta integrazione delle attività di servizio;
4. Implementare altre tecnologie, come sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e online, fintech, scambio elettronico di dati (EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'esperienza del cliente in negozio, integrazione di sistemi applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale e internet delle cose.
Per essere ammissibili, i progetti devono includere:
- Attività di innovazione di processo o di organizzazione, oppure
- Investimenti.
Inoltre, i progetti devono essere realizzati in una sede produttiva dell’impresa proponente situata sul territorio nazionale, avere un costo complessivo compreso tra 50.000,00 e 500.000,00 euro, iniziare dopo la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e concludersi entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione, con la possibilità di richiedere una proroga di massimo 6 mesi, se giustificata.
I progetti ammissibili nell'ambito dell'intervento Digital Transformation possono essere cofinanziati nell'ambito del PON Imprese e Competitività 2014-2020.
Le risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni ammontano a 100.000.000,00 euro. Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili, le agevolazioni vengono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 percento, suddivisa come segue:
- 10% sotto forma di contributo;
- 40% come finanziamento agevolato.
Mantenendo l'intensità agevolativa e la suddivisione dei benefici sopra indicate, le agevolazioni per i progetti di innovazione di processo o di organizzazione sono concesse alle condizioni e nei limiti massimi di aiuto previsti dall'articolo 29 del regolamento UE 651/2014. Le agevolazioni per i progetti di investimento, invece, sono concesse nei limiti e secondo i massimali stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 "de minimis".
Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal beneficiario senza interessi, a partire dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento con rate semestrali costanti posticipate, con scadenze al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno, per un periodo massimo di 7 anni.