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Nuova Marcora

Per favorire lo sviluppo economico e l'aumento dei livelli di occupazione nel Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, è stato istituito un regime di aiuto specifico, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche, volto a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni.

Questo intervento si aggiunge a quello previsto dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49, nota come legge Marcora, e prevede la concessione di finanziamenti agevolati alle società cooperative in cui le società finanziarie – partecipate dal Ministero dello sviluppo economico – assumono, o hanno già assunto, partecipazioni ai sensi della stessa legge Marcora.

Le disposizioni del decreto ministeriale del 4 dicembre 2014 sono state sostituite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021, che ha istituito un nuovo regime di aiuto per rafforzare il sostegno alla nascita, sviluppo e consolidamento delle società cooperative.

Il nuovo intervento agevolativo stabilisce che la procedura di concessione dei finanziamenti agevolati alle società cooperative continui ad essere gestita dalle società finanziarie partecipate dal Ministero, a cui è affidata l'attuazione degli interventi secondo la legge n. 49/1985. Questo al fine di garantire un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria ai "piani d'impresa" delle società cooperative, sia in termini di capitale proprio sia di indebitamento a medio-lungo termine.

Con decreto direttoriale del 31 marzo 2021 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, nonché le modalità di monitoraggio delle iniziative agevolate e la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie incaricate della gestione dell'intervento.

I finanziamenti agevolati vengono concessi per supportare, su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti stabiliti dai Regolamenti di esenzione o dai Regolamenti de minimis applicabili, la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative di produzione, lavoro e sociali menzionate all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

I finanziamenti agevolati:
- hanno una durata minima di 3 anni e massima di 10 anni, compreso un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
- vengono rimborsati tramite un piano di ammortamento con rate semestrali costanti posticipate, con scadenze il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- sono concessi a un tasso di interesse pari a zero;
- nel caso di nuovi investimenti, possono coprire l'intero costo del programma di investimento;
- vengono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e comunque per un importo complessivo massimo di 2.000.000,00 euro.

 

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